Cenni Storici

Le Casse Edili sono nate ed hanno trovato motivazione e giustificazione nella esigenza concreta e vitale di avere “STRUMENTI CONTRATTUALI” di intervento nel settore, fortemente frantumato sul territorio e con una forte esposizione dei lavoratori alle disapplicazioni contrattuali.

Si è tentato e si continua a tentare di dare risposte positive alla precarietà del lavoro ed alla garanzia della continuità del salario.

Quanti sono i lavoratori edili che, prima della costituzione delle Casse Edili, avevano riconosciuto dalle loro imprese il diritto alle ferie? Alla 13° mensilità? Al godimento e pagamento delle Festività? Sicuramente pochi, certamente una netta minoranza.

L’evoluzione della storia della Contrattazione in edilizia non è altro che la continua storia del salario garantito, cioè la conquista di una struttura, salariale e normativa, che facesse fronte a:

– precarietà occupazionale del lavoratore edile
– mobilità del lavoro
– controllo e gestione delle prestazioni e del salario differito (Ferie – Gratifica Natalizia – Festività – Malattia – Infortunio – Anzianità professionale ecc.)

Da queste esigenze hanno avuto origine e si sono sviluppate le Casse Edili.

Nel corso degli anni la Cassa Edile è diventata un Ente contrattuale privato riconosciuto dalle Istituzioni Pubbliche.

In particolare la normativa riguardante gli appalti di opere pubbliche vincola gli enti e le imprese appaltatrici a rispettare specifiche disposizioni (Ministero dei Lavori Pubblici circ. n. 11907 del 09.11.48: circ. n. 3959 del 20.09.58; circ. 1643 del 22.06.67) e l’art. 18 comma 7 della legge n. 55 del 19.03.90 ha posto a carico delle imprese affidatarie di lavori pubblici l’onere della comunicazione di tali affidamenti, oltre che agli Istituti assicuratori, anche alla Cassa Edile.

Le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate dalla Cassa Edile agli enti appaltanti, rappresentano per la Cassa lo strumento di vigilanza e controllo delle disposizioni contrattuali a tutela dei lavoratori e delle imprese stesse.

Con la legge 341/95 – art. 29 – le imprese iscritte alla Cassa Edile ed in regola con gli adempimenti contributivi contrattuali hanno diritto a speciali riduzioni degli oneri sociali INPS e INAIL.

L’INPS con la circolare n. 81 del 23 marzo 1997, ha disposto che i datori di lavoro interessati ai suddetti benefici debbano presentare annualmente, alle sedi INPS competenti per territorio, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile, attestante la regolarità contributiva per l’anno precedente.

Nel 1945 con la caduta del Fascismo ed a guerra finita, con l’accordo dei tre maggiori partiti, rinasce il sindacalismo libero.

Nel 1° Contratto Nazionale dell’Edilizia dell’1.12.46, pur non facendo riferimento specifico alla “Cassa Edile”, si stabilisce la percentuale di accantonamento per ferie – gratifica natalizia – festività e la si fissa al 19% della retribuzione globale di fatto; i versamenti dovranno essere effettuati in apposito conto presso una banca o istituto similare o presso la stessa ditta alla fine di ogni periodo di paga. Appare evidente fin da allora quale sarebbe stato il conseguenziale percorso della futura contrattazione.

Nel Contratto Nazionale del 18.1.50, la percentuale di accantonamento viene stabilita tra un minimo del 19% e un massimo del 21%. Si afferma che “Gli importi … saranno accantonati da parte delle imprese presso un istituto bancario o presso la Cassa Edile, ove esiste”.

Nel 1958, il numero delle Casse Edili sale a 18 (tutte al nord). Nel mese di settembre del 1958, dopo un incontro tra le tre Segreterie FeNEAL, FILCA, FILLEA, viene definito un documento comune per estensione delle Casse Edili.

Nel Contratto Nazionale del 24.7.59, viene identificata la PRIORITA’ delle Casse Edili, quali enti presso cui effettuare gli accantonamenti (festività, ferie, gratifica natalizia). A tal proposito si afferma che “le parti stipulanti, riconoscendo l’importanza delle finalità perseguite dalle Casse Edili, ne promuoveranno l’istituzione laddove è possibile”.

Nel Contratto del 1.12.66, per la prima volta si definisce il profilo contrattuale delle Casse Edili e i nuovi istituti contrattuali vengono assicurati alla gestione di questo ente.

Infatti, viene riconosciuta “l’importanza delle prestazioni assistenziali e dei servizi della Cassa Edile”, aprendo di fatto la strada della contrattazione integrativa “Provinciale” delle assistenze a favore dei lavoratori edili.

Dal 1.1.67 va inoltre in vigore l’istituto della “Anzianità di mestiere”, da accantonare presso la Cassa Edile.

E’ nel Contratto del 11.1.73 che si cita SOLO LA CASSA EDILE, quale ente presso il quale effettuare gli accantonamenti.

Vengono introdotte l’integrazione malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, da gestire tramite le Casse Edili, a seguito di accordi territoriali integrativi.

Viene inoltre fissato il contributo Cassa Edile dal 1% minimo al 2% massimo, di cui ¾ a carico delle imprese, ¼ a carico del lavoratore.
Con il Contratto Nazionale dell’1.4.76, l’accantonamento viene elevato dal 22% (stabilito nel CCNL del 1.1.70) al 26% (attualmente l’accantonamento è del 18,50% pari al 14,20% netto).

Viene inoltre istituita l’APE (anzianità professionale edile), in sostituzione della “Anzianità di Mestiere”, con un contributo a totale carico dell’Impresa.

Viene stabilito che il Contributo di “previdenza e assistenza” Cassa Edile, sia suddiviso per 5/6 a carico delle imprese ed 1/6 a carico dei lavoratori.

Gli accordi nazionali indicano alcune delle prestazioni di previdenza e assistenza delle Casse Edili, per alcune di esse (malattia – infortunio sul lavoro e malattie professionali), le discipline sono comuni a tutte le Casse Edili.

In attuazione di quanto previsto dal C.C.N.L. del 01.07.1979 viene aggiornata e migliorata la normativa per le prestazioni in caso di malattia, infortunio e malattia professionale, con decorrenza 01.01.1980.

Con il Contratto Nazionale del 07.10.1987 l’integrazione per malattia ed infortunio verrà erogata ai lavoratori direttamente dai datori di lavoro in busta paga, i quali detrarranno l’integrazione dai versamenti alla Cassa Edile.

L’Accordo Nazionale del 15.11.1984 definisce la normativa sull’Anzianità Professionale Edile Straordinaria (APES).
Questo Accordo risolve, anche se in modo sperimentale e temporaneo, il problema della penalizzazione dei lavoratori edili nel calcolo della loro pensione.

Con l’Accordo dell’11.06.1997, le parti sociali hanno concordato che questa prestazione cessi definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31.12.2003.

Con l’Accordo Nazionale del 15.01.2003, le parti sociali danno vita al “FONDO PREVEDI” – Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini -.
Questo Fondo di previdenza complementare, la cui adesione da parte dei lavoratori è volontaria, ha lo scopo di integrare il trattamento pensionistico pubblico.